Conversione della #formazione #inpresenza in formazione a #distanza. Ecco le specifiche rivolte ai #soggettigestori e alle aziende contenute nella circolare pubblicata sul sito (https://bit.ly/3tZu41l ).
DISPOSIZIONI DI LEGGE
Si richiama l'attenzione dei Soggetti Gestori a quanto disposto dal DPCM del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COV/0-19»; del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COV/0-19»; e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento de/l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" e, in particolare, dall'articolo 25 - Corsi di Formazione e si precisa quanto segue.
FAD PROSEGUE
Tenuto conto di quanto statuito al comma 1 dell'articolo 25, il Fondo continua a permettere la conversione delle attività in presenza in attività formative a distanza, così come già disposto con Circolare n. 2/2020 emanata dal Fondo lo scorso 30 ottobre.
ATTIVITÀ’ FORMATIVE E DPCM 2 MARZO
Con riferimento, invece, all'erogazione delle attività formative indicate al comma 7 dell'art. 25 del summenzionato DPCM i #SoggettiGestori potranno pianificare:
la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni;
i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza;
i corsi di formazione individuali;
i corsi che necessitano di attività di laboratorio;
l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.
INAIL E MISURE ANTI-COVID
A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Resta inteso, in ogni caso, che i Soggetti Gestori e/o le aziende ospitanti dovranno attenersi ai provvedimenti statali, regionali o territoriali più restrittivi.
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